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giurisprudenza

Decreto di riconoscimento dell’Ordine Europeo di Indagine e sua validità (Cass., Sez. VI Pen., 2 aprile 2019, n. 14413)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di riconoscimento dell’O.I.E. privo della motivazione e non notificato né in occasione del compimento dell’atto richiesto dall’Autorità straniera (perquisizione, ricerca di oggetti e documentazione ecc.), né immediatamente dopo, è un atto nullo (se non addirittura abnorme), tale da rendere invalidi tutti gli atti consecutivi, tra i quali vi è anche il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. su richiesta dell’A.G. estera. Tale recepimento “di fatto” dell’O.I.E., ossia senza l’emissione di un decreto motivato ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., risulta in contrasto con la disciplina prevista dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, con il quale il Governo italiano ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale (European Investigation Order – EIO), che si prefigge l’obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatoriale, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova.

Nel caso di specie la Corte rileva che nel corpo del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. non sia ricavabile, neppure in termini negativi, «la parte motivazionale ad hoc afferente il giudizio di “riconoscimento”» richiesto dall’art. 4 cit. ai fini della verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’o.i.e., non risultando sufficiente, a tal fine, per la sua genericità ed onnicomprensività, un succinto richiamo all’ordine ed ai suoi allegati.

L’assenza di una rituale comunicazione del decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. cit. determina un duplice effetto negativo in violazione del diritto di difesa: non consente alla parte interessata di contestare, attraverso l’unico rimedio impugnatorio esperibile con l’atto di opposizione (seguito, se del caso, dal ricorso in cassazione per violazione di legge), la presenza di eventuali ragioni ostative all’esecuzione degli atti richiesti con l’o.i.e., né le consente di impedire, nell’ipotesi in cui la procedura di impugnazione sia prontamente definita con l’accoglimento dell’opposizione, la trasmissione di tutta o di buona parte dei risultati di prova in tal modo acquisiti sul territorio dello Stato dalla richiedente autorità dello Stato membro di emissione.

E’ dunque evidente che solo il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 13 d.lgs. cit. integra lo strumento riconosciuto dall’ordinamento all’indagato per sindacare la legittimità del decreto di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. cit., non anche l’eventuale richiesta di riesame proponibile avverso il decreto di perquisizione e sequestro, ossia nei confronti di un atto del tutto diverso, l’atto di indagine propriamente inteso, in ordine al quale ben differenti sono i parametri di censura e di valutazione da parte del Tribunale adito.

A cura di Costanza Innocenti