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giurisprudenza

Divieto di cumulo di indennità di maternità erogato dalla Cassa Forense e altro Ente previdenziale (Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2017, n. 27224)

Nel caso che si commenta una donna svolgeva al contempo l’attività di avvocato e quella di insegnante di ruolo part-time in una scuola pubblica, che si era vista rigettare dalla Cassa Forense la domanda di corresponsione dell’ l’indennità di maternità come libera professionista; tale diniego era motivato dalla circostanza che la professionista aveva già percepito l’indennità dovuta dall’ INPDAP per i pubblici dipendenti.

In primo grado ed in parte in Appello la professionista vedeva accolte le sue ragioni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso proposto dalla Cassa Forense richiamando l’art. 71 del D.lgs. n. 151/2001 in base al quale l’indennità è corrisposta a seguito “di apposita domanda” e che tale domanda “deve essere corredata” dalla dichiarazione attestante l’inesistenza di altro trattamento di maternità, condizione evidentemente non rispettata nel caso de quo.

Statuisce la Suprema Corte che la finalità di tale norma nella sua formulazione chiara ed univoca, è quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento di maternità.

I giudici di legittimità chiariscono altresì che il caso di specie non solleva alcun dubbio di costituzionalità dal punto di vista della garanzia del tenore di vita a cui ha diritto la donna durante il periodo di maternità, in quanto il fatto che la professionista abbia ricevuto l’indennità in relazione ad un rapporto part-time, e quindi minore, è avvenuto per libera scelta della stessa che ha optato in luogo del trattamento previdenziale offerto dalla Cassa Forense.

A cura di Elena Parrini