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giurisprudenza

Domanda di mediazione e decadenza della domanda giudiziale (Cass., Sez. II, Ord., 26 ottobre 2018, n. 27251)

Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione rende un importante chiarimento in ordine alla incidenza della proposizione della domanda di mediazione sul termine di decadenza della successiva domanda giudiziale.

Noto è che la domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, impedisce, “per una sola volta”, la decadenza dal diritto all’azione, potendo la domanda giudiziale essere ancora esercitata, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.

Tuttavia, spiega la Corte, deve ritenersi che l’effetto interruttivo della domanda di mediazione si produca a partire non già dalla data di deposito della domanda di mediazione ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte della stessa domanda.

Laddove dunque, come nel caso di cui all’ordinanza presentata, il termine decadenziale della domanda giudiziale fosse già decorso allorquando l’istanza di mediazione venne comunicata, non può evidentemente determinarsi alcun effetto interruttivo.

A cura di Alessandro Marchini