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giurisprudenza

Dubbi di costituzionalità sulla partecipazione dei giudici onorari nei Collegi d’Appello (Cass., Sez. III, Ord., 9 dicembre 2019, n. 32032)

Con due ordinanze “gemelle” depositate il 9 dicembre 2019, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha sollevato di fronte alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale su un aspetto relativo alle modalità di composizione dei Collegi d’Appello.
In particolare, le ordinanze n. 32032/19 e n. 33033/19 affrontano il problema della compatibilità dei giudici onorari, nel ruolo di giudici ausiliari con funzioni giudicanti, presso le Corti di Appello.
Occorre premettere che le modalità di partecipazione dei giudici ausiliari sono state disciplinate da due successivi interventi normativi, uno nel 2013 (legge n. 98) e l’altro nel 2017 (d. lgs. n. 116), che ne hanno in qualche modo “istituzionalizzato” la presenza negli organi giurisdizionali.
L’ordinanza in oggetto è ampiamente motivata e ripercorre sia lo sviluppo della normativa riguardante la partecipazione dei giudici onorari all’attività giudiziaria, che la giurisprudenza elaborata in tale materia dalla Corte Costituzionale.
Ebbene la Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65 commi 1 e 4, 66, 67 commi 1 e 2, 68, comma 1, 72, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. nella l. 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 102, comma 1, e 106 comma 1 e 2, Cost.
Nell’ordinanza rivolta alla Corte si contesta come la partecipazione dei giudici ausiliari all’interno dei Collegi d’Appello, lungi dal sopperire ad esigenze emergenziali, si configuri invece come una vera e propria misura strutturale confliggente con il dettato costituzionale in merito all’organizzazione dell’ordinamento giudiziario.
In altre parole l’assegnazione del giudice onorario all’ufficio collegiale d’appello senza prevedere alcuna specifica previsione temporale, potrebbe integrare – secondo i giudici di Cassazione – una vera e propria attribuzione di status inconciliabile con gli stessi poteri riconosciuti costituzionalmente al giudice ordinario.
In sintesi la Corte costituzionale sarà chiamata a valutare se la normativa del D.L. n. 69 del 2013 sospettata di incostituzionalità possa rispondere o meno ai criteri generali di “eccezionalità e contingenza” necessari ai fini di un’assegnazione provvisoria ai magistrati onorari di funzioni giurisdizionali collegiali.
Per la sua rilevanza e in attesa di conoscere la decisione della Corte Costituzionale, possiamo soltanto provare a delineare brevemente le possibili conseguenze che potrebbero derivare da un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della normativa.
In primis, qualora venissero rilevati limiti alla partecipazione dei giudici onorari, si presenterebbe per il Legislatore la necessità di ripensare le modalità di composizione dei collegi anche diversi da quelli di Corte di Appello.
In secundis se le eccezioni sollevate dalla Corte di Cassazione venissero accolte, tutte le sentenze emanate da parte dei collegi composti dai giudici ausiliari, sarebbero inficiate dal vizio di nullità-inesistenza della sentenza “per la illegittima composizione del collegio giudicante, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c..
In questo modo, quindi, sarebbero a rischio tutte le sentenze emesse dalle Corti di Appello con la partecipazione dei giudici ausiliari (ovviamente ancora non passate in giudicato).

A cura di Brando Mazzolai