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giurisprudenza

Due chiarimenti in tema di mediazione: non solo le spese di avvio della procedura sono sempre dovute ma, a detta del Consiglio di Stato, gli avvocati-mediatori devono seguire i percorsi di formazione ed aggiornamento previsti per gli organismi di mediazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5230)

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado resa dal TAR del Lazio, ha chiarito definitivamente che è legittima la norma del D.M. n. 180/2010 in materia di organismi di mediazione secondo cui le spese di avvio della procedura sono sempre dovute dalle parti anche in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Tali spese, infatti, non rientrano nella nozione di “compenso” dovuto all’organismo di mediazione, ma sono da qualificarsi quali costi di esercizio che il legislatore ha posto a carico dell’utenza, con la conseguenza che ad esse non si applica quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 ter D. Lgs. n. 28/2001 secondo cui “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.

Lo stesso Consiglio di Stato ha altresì chiarito, sempre riformando la sentenza di primo grado, che è da reputarsi legittima anche la norma del medesimo D.M. n. 180/2010 che obbliga gli avvocati che svolgono l’attività di mediatore a seguire i percorsi di formazione e aggiornamento previsti per gli organismi di mediazione.

Pur essendo gli avvocati mediatori di diritto, sussiste infatti, secondo il Consiglio di Stato, un’indubbia diversità ontologica tra i corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali e la formazione specifica che la legge impone ai mediatori proprio in ragione della particolare attività da questi esercitata.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi