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giurisprudenza

E’ incostituzionale l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella parte in cui, nell’ambito dei giudizi previdenziali, sanziona con l’inammissibilità del ricorso l’omessa indicazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo del valore della prestazione dedotta in giudizio (Corte Cost., Sent., 20 novembre 2017, n. 241)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale fornisce un importante contributo alla rimozione di disposizioni che rendono irragionevolmente difficile l’accesso alla giustizia.

Nel caso in esame il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, investito di una controversia in materia previdenziale, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dal D.L. n. 98/2011 che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l’inammissibilità del ricorso l’omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio ed il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell’atto introduttivo, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU. A detta del Tribunale di Torino la sanzione di inammissibilità del ricorso costituirebbe una reazione sproporzionata ed irragionevole rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore di evitare l’abuso del giudizio previdenziale.

La Corte Costituzionale, accogliendo tutti i rilevi effettuati dal Tribunale di Torino nella propria ordinanza di rimessione, osserva in sintesi che: 1) la ratio dell’intervento normativo vada ricercata nel deflazionamento del contenzioso bagatellare in materia previdenziale; 2) la disposizione secondo la quale le spese di lite nei giudizi in materia previdenziale non possano essere liquidate in misura superiore rispetto al valore della prestazione dedotta in giudizio, sia di per sé sola già idonea a perseguire pienamente tale scopo; 3) dunque l’obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo in materia previdenziale anche attraverso la sanzione di inammissibilità del ricorso in caso di mancata indicazione del valore della prestazione richiesta nel corpo delle conclusioni dell’atto, vada bilanciato con la garanzia dell’accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività.

Tanto osservato, la Corte Costituzionale conclude ritenendo che le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’inammissibilità del ricorso non siano adeguatamente bilanciate dall’interesse di evitare l’abuso del processo in materia previdenziale, già efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dall’art. 52 della L. n. 69/2009 (liquidazione delle spese di lite in misura non superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio).

Dichiara pertanto l’illegittimità della citata disposizione in quanto manifestamente irragionevole e dunque in violazione dell’art. 3 Cost., rimanendo assorbito il motivo di censura dedotto con riferimento agli artt. 117, primo comma Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.

A cura di Silvia Ventura