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giurisprudenza

E’ sufficiente l’iscrizione in un albo professionale diverso da quelli espressamente indicati all’art. 18, comma 1, lett. a), l. n. 247/2012, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati, non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente (Cass, Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26996)

Il COA di Roma disponeva la cancellazione di un abogado dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilità, ex art. 18, comma 1, lett. A) della L. n. 247/2012, in ragione della contemporanea iscrizione dello stesso all’albo dei geometri. Il CNF confermava la delibera. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno ricordato che l’art. 18 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – richiamato dal COA – stabilisce un principio di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e, contemporaneamente, a diverso albo professionale, prevedendo un numerus clausus di eccezioni a tale principio (albo dei commercialisti,  e esperti contabili, elenco dei pubblicisti, registro dei revisori contabili, albo dei consulenti del lavoro). Se, come nel caso di specie, non ricorre una delle ipotesi eccezionali per le quali è prevista la contemporanea iscrizione, l’incompatibilità è automatica, senza necessità di accertare la continuità dell’esercizio dell’attività ritenuta incompatibile (in tal senso, di recente, l’ordinanza SS.UU. n. 15208/2016).

A cura di Leonardo Cammunci