Il COA di Roma disponeva la cancellazione di un abogado dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilità, ex art. 18, comma 1, lett. A) della L. n. 247/2012, in ragione della contemporanea iscrizione dello stesso all’albo dei geometri. Il CNF confermava la delibera. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno ricordato che l’art. 18 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – richiamato dal COA – stabilisce un principio di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e, contemporaneamente, a diverso albo professionale, prevedendo un numerus clausus di eccezioni a tale principio (albo dei commercialisti, e esperti contabili, elenco dei pubblicisti, registro dei revisori contabili, albo dei consulenti del lavoro). Se, come nel caso di specie, non ricorre una delle ipotesi eccezionali per le quali è prevista la contemporanea iscrizione, l’incompatibilità è automatica, senza necessità di accertare la continuità dell’esercizio dell’attività ritenuta incompatibile (in tal senso, di recente, l’ordinanza SS.UU. n. 15208/2016).
A cura di Leonardo Cammunci