Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

E’ valida la notifica dell’atto effettuata all’avvocato che si difende in proprio anche quando ha nominato un secondo difensore (Cass., Sez. II, Ord., 23 ottobre 2018 , n. 26887)

In base al principio del mandato disgiuntivo, stabilito dall’art. 1716 c.c., la nomina di un secondo procuratore in corso di giudizio, non comporta necessariamente che la stessa comporti la sostituzione del primo procuratore. Anzi, salvo diverse dichiarazioni, si deve presumere che sia stato aggiunto il secondo difensore nominato al primo, con la conseguenza che ambedue i difensori avranno disgiuntamente pieni poteri di rappresentanza processuale della parte. Tale principio si applica anche all’avvocato che si difende in proprio ed abbia provveduto a nominare un ulteriore difensore dopo un grado di giudizio. Ciò comporta la conseguenza che la notifica di un atto, ai fini della decorrenza del termine breve, effettuata all’avvocato che si difende in proprio è valida ed efficace per far decorrere il termine breve di appello, senza che ricorra la necessità che debbano essere svolte notificazioni al secondo difensore.

 

A cura di Raffaella Bianconi