E’ annullabile, per violazione dell’articolo 23 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934, la prova di esame che è riproduzione fedele di un testo non ammesso alla consultazione, o che appaia rielaborazione “servile” e meramente “imitativa” di altro testo, anche se consultabile, poiché il materiale ammesso deve servire solo come ausilio alla stesura di un elaborato originale.
Secondo tale impostazione giurisprudenziale la posizione “servile” può quindi risultare sia dalla riproduzione parziale o totale di un testo, sia dalla complessiva impostazione dell’elaborato se questa manifesti un carattere imitativo e un’assenza di genuinità e originalità dello stesso.
A cura di Marta Ottanelli