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giurisprudenza

È illegittimo il regolamento di mediazione che escluda il potere del mediatore di formulare la proposta nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti alla conciliazione (TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 98)

Il TAR di Pescara, dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento di una disposizione del regolamento di mediazione del servizio conciliazione della Camera di commercio di Pescara e dopo aver precisato che l’accettazione del regolamento al momento della presentazione della domanda di mediazione non comporta acquiescenza e dunque non implica la decadenza dall’azione, ha affermato che il regolamento impugnato è illegittimo nella parte in cui stabilisce che il mediatore non possa formulare la proposta nel caso in cui le parti decidano di non proseguire nella conciliazione o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti.

Tale previsione del regolamento di mediazione della Camera di commercio, infatti, si pone in irrimediabile ed evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, che è chiarissimo nel prevedere il potere del mediatore di formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti, conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione che non deve limitarsi ad una mera ricognizione della volontà delle parti.

La norma regolamentare impugnata nella specie, pertanto, è sicuramente lesiva dell’interesse del ricorrente, in quanto l’ha privato della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione.

Né, in senso contrario, potrebbe assumere rilievo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, lett. b), D.M. n. 180/2010 – non impugnato nella specie dal ricorrente – giacché in ogni caso detta norma, in quanto di rango secondario, anche laddove fosse da interpretarsi in senso difforme rispetto a quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, sarebbe comunque da disapplicarsi in forza del principio di gerarchia delle fonti.

A cura di Giovanni Taddei Elmi