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giurisprudenza

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, in quanto l’art. 121 c.p.p. prevede l’obbligo per le parti di presentare memorie e richieste al giudice tramite deposito in Cancelleria (Cass., Sez. V Pen., 19 febbraio 2015, n. 7706)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta ancora una volta il tema delle modalità di trasmissione dell’istanza di differimento dell’udienza in caso di legittimo impedimento del difensore.
Nel caso di specie, l’avvocato dell’imputato ha inviato a mezzo telefax alla cancelleria del giudice un’istanza di differimento di udienza per un concomitante impegno professionale allegando relativa documentazione.
La Corte evidenzia che a norma dell’art.121 c.p.c. le istanze al Giudice devono essere presentate con il deposito in Cancelleria.
La trasmissione di un’istanza a mezzo telefax, continua la Corte, non rende la stessa nulla ovvero inesistente ed il Giudice ha il dovere di esaminarla, tuttavia, la scelta di tale modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio che la stessa non giunga tempestivamente a conoscenza del Giudice e, conseguentemente, la non concessione del differimento dell’udienza non si traduce nella violazione del diritto di difesa.
A cura di Fabio Marongiu