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giurisprudenza

E’ inammissibile la questione di costituzionalità proposta con riferimento all’art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevede che i membri del nucleo familiare senza reddito incidano sulla determinazione del parametro reddituale (Corte Cost., 20 ottobre 2017, n. 219)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, spiega le ragioni dell’inammissibilità della proposta questione, auspicando tuttavia un intervento normativo che sani l’evidente inadeguatezza della attuale disciplina.

Nello specifico il Tribunale Ordinario di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione: a parere del giudice rimettente l’individuazione del solo parametro reddituale del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che necessita di assistenza difensiva, con esclusione delle concrete variabili che di fatto incidono sulla effettiva situazione economica di una famiglia – ad esempio n. componenti, età, condizioni di salute, carichi famigliari ecc. – comporterebbe un vulnus agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, Cost.

La Corte Costituzionale osserva che la prospettata questione di costituzionalità così come formulata è inammissibile in quanto rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore.

Rileva tuttavia la Corte Costituzionale che in effetti l’attuale formulazione dell’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, attribuendo rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare e non considerando senza una logica giustificazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti.

Sulla base della suddetta argomentazione dunque la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la sottoposta questione, ma ha altresì auspicato un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

A cura di Silvia Ventura