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giurisprudenza

È legittima la richiesta di compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio per il giudizio di separazione, qualora si riferisca alla rilevante attività stragiudiziale svolta prima del giudizio per tentare la riconciliazione dei coniugi o la separazione consensuale (C.N.F., Sent., 28 dicembre 2017, n. 254)

La sentenza del CNF in commento trae origine dall’esposto presentato nel 2013 al COA di Milano da una sig.ra, che lamentava di aver dovuto corrispondere all’avvocato che la difendeva nella causa di separazione giudiziale, sulla base di due notule da questi emesse a seguito dell’inizio del processo, la somma complessiva di € 3.800,00, pur essendo stata ammessa per quel giudizio al patrocinio a spese dello Stato.

Il COA di Milano, con decisione del 27.10.2014, sanzionava l’avvocato con la censura, giudicando il suo comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Secondo il COA, infatti, i compensi percepiti, visto il tenore delle fatture emesse, non erano riferibili ad attività stragiudiziale (come invece sostenuto dall’avvocato), e comunque anche in quel caso l’avvocato avrebbe dovuto informare l’assistita del prevedibile costo della prestazione stragiudiziale (anche alla luce delle condizioni economiche di quest’ultima).

Il CNF, invece, accoglie il ricorso dell’avvocato, escludendo che nel caso di specie sia stato commesso illecito disciplinare, e ciò essenzialmente per tre ragioni.

In primo luogo, dalla documentazione prodotta risultava che le notule in questione avevano ad oggetto attività stragiudiziale, effettivamente svolta prima dell’introduzione del giudizio di separazione.

Dunque, in quanto attività stragiudiziale, ad essa non si estendeva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il relativo compenso -ove dovuto- era a carico del cliente.

In secondo luogo, sempre dalla documentazione prodotta risultava che tale attività stragiudiziale era stata finalizzata a tentare -nell’ottica della tutela della prole minorenne- la riconciliazione dei coniugi o comunque la separazione consensuale; nonché di pregio e rilevante, in quanto caratterizzata da copiosa corrispondenza e numerose conferenze di trattazione telefoniche e protrattasi dal maggio 2012 fino a tutto il mese di settembre 2012: come tale, non suscettibile di essere considerata meramente propedeutica al giudizio poi instaurato, ma avente un’autonoma rilevanza che giustificava un apposito compenso.

In terzo e ultimo luogo, nello stesso esposto si dichiarava che all’atto del conferimento dell’incarico l’avvocato aveva informato la cliente della possibilità di essere ammessa al gratuito patrocinio, cosìcché neppure sotto il profilo dei doveri informativi la richiesta di compenso poteva integrare un illecito.

A quest’ultimo riguardo, tuttavia, è utile evidenziare che la fattispecie è anteriore alla recente modifica dell’art. 13 comma 5 della L. 247/2012 (ad opera della L. 4.8.2017 n. 124), che ha reso obbligatorio il preventivo scritto a prescindere da una richiesta del cliente, e la cui violazione potrebbe integrare illecito deontologico.

A cura di Stefano Valerio Miranda