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giurisprudenza

E’ legittima l’astensione del difensore dell’imputato agli arresti domiciliari, qualora quest’ultimo non chieda espressamente che si proceda (Cass., Sez. IV Pen., 26 gennaio 2018, n. 3861)

Nel caso di specie la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto di modo di ribadire un indirizzo ormai costante e granitico della giurisprudenza di legittimità in tema di astensione dalle udienze del difensore dell’imputato in stato di custodia cautelare o di detenzione.

Invero, a mente dell’art. 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, approvato dall’O.U.A., non è consentito astenersi se l’imputato chiede espressamente che si proceda nonostante l’astensione del proprio difensore.

Nondimeno, qualora questa dichiarazione espressa dell’imputato non vi sia, in presenza di dichiarazione di astensione depositata ritualmente dal difensore, il processo non può svolgersi e deve essere rinviato.

Per vero la Cassazione ribadisce che “l’astensione forense, secondo giurisprudenza ormai consolidata, va qualificata come esercizio di un diritto avente sicuro fondamento costituzionale e non semplicemente come un legittimo impedimento partecipativo”.

Di talchè, posto che nel caso in esame il difensore aveva legittimamente aderito all’iniziativa di astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura ed aveva, altresì, informato tempestivamente (a mezzo fax) la cancelleria del Giudice procedente, la celebrazione dell’udienza disposta dalla C.d.A, competente senza concedere il rinvio ha determinato una nullità per mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p.

A cura di Devis Baldi