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giurisprudenza

È legittimo il precetto per omesso versamento dell’assegno di mantenimento, se il pagamento è ricevuto dal coniuge dopo la notifica (Cass., Sez. VI, Ord., 19 ottobre 2018, n. 26537)

La pronuncia della S.C. in commento trae origine da un atto di precetto notificato da una signora al marito per omesso pagamento dell’assegno di mantenimento del coniuge e del figlio.

Contro tale precetto il marito propone opposizione, facendo presente di aver già provveduto al pagamento dovuto, tramite assegni spediti con raccomandata qualche giorno prima di ricevere il precetto.

Nel corso del giudizio di opposizione emerge, però, che la signora aveva notificato il precetto quando ancora non aveva ricevuto la raccomandata in questione (dalla scarna esposizione dei fatti contenuta nella sentenza in commento, infatti, par di capire che precetto e raccomandata siano stati spediti dall’una e dall’altra parte pressoché in contemporanea); e che una volta ricevutala, pochi giorni dopo, la signora immediatamente aveva comunicato al marito -prima ancora di aver ricevuto la notifica dell’opposizione- di voler rinunciare al precetto stesso.

Sulla base di tali circostanze, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese processuali per un terzo e condanna il marito al pagamento dei residui due terzi; e la Corte d’Appello di Bologna, adita da quest’ultimo al fine di contestare tale regolamentazione delle spese, conferma la pronuncia di primo grado condannandolo anche alla rifusione delle spese del secondo grado.

Il marito non si rassegna e ricorre anche in Cassazione, ma questa conferma la sentenza d’appello e lo condanna pure alle spese del giudizio di legittimità.

Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, sulla cui base devono essere regolamentate le spese processuali in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la Corte afferma, infatti, che l’astratta fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.

Nel caso di specie, a quella data il dovuto assegno di mantenimento non era stato fatto pervenire alla moglie; dunque, il precetto era stato da lei legittimamente notificato e il marito, non potendo essere ipotizzato quale esclusivo o prevalente vincitore del giudizio di opposizione, non poteva pretendere una regolamentazione delle spese di primo grado a lui più favorevole rispetto a quella stabilita dal Tribunale.

In argomento, è utile dar conto anche dell’orientamento della Cassazione secondo cui -fermo restando il dovere di lealtà processuale- il pagamento delle spese del precetto è dovuto da parte del debitore ogni qual volta il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario prima dell’adempimento (Cass. 28627/2008; 17895/2015); principio non applicabile nella vicenda in esame, però, attesa la rinuncia al precetto fatta dalla moglie.

A cura di Stefano Valerio Miranda