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giurisprudenza

È nulla la sentenza d’appello che operi un semplice rinvio a quanto stabilito dal Giudice di prime cure (Cass., Sez. V, 3 marzo 2016, n. 4146)

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha affermato che è affetta da vizio di nullità, per motivazione apparente, la sentenza d’appello che operi un mero rinvio alla motivazione della pronuncia di prime cure, senza ulteriori specificazioni che consentano di individuare il percorso logico-giuridico seguito dall’organo giudicante per giungere alla propria decisione.

Nello specifico, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte traeva origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza emessa dalla C.T.R. della Sicilia, a mezzo della quale il Collegio regionale aveva rigettato l’appello proposto da parte dell’Amministrazione finanziaria, confermando la pronuncia di primo grado.

Più precisamente, con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio eccepiva la violazione dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 546/92 (che stabilisce il contenuto della sentenza tributaria), laddove la Commissione di seconde cure si era limitata a motivare la propria pronuncia con la seguente affermazione: “osserva il collegio che l’appello non è fondato e va rigettato essendo condivisibile l’iter argomentativo del giudice di prime cure, cui si rinvia per economia”.

Ebbene, secondo la Cassazione, un impianto motivazionale che si limiti a rinviare a quello della decisione del precedente grado di giudizio in quanto ritenuto “condivisibile”, non è tale da integrare il requisito della motivazione esistente ma si risolve di fatto in una motivazione meramente apparente, poiché “il mero rinvio alla motivazione di primo grado, senza alcuna specificazione o comunque in carenza di ulteriori elementi, non consente di individuare la ratio decidendi della decisione”. Conseguentemente, secondo i Giudici di legittimità, una simile motivazione deve essere considerata “non come meramente insufficiente, ma apparente, tale quindi da integrare il vizio di nullità della sentenza, per mancanza del requisito legale, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

In pratica, dalla pronuncia in commento, se ne ricava che il giudice di seconde cure potrebbe anche motivare la propria sentenza mediante rinvio alle argomentazioni già svolte nella sentenza provinciale, purché vengano chiaramente esplicitate le ragioni per cui si giunge a tale condivisione.

A cura di Cosimo Cappelli