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giurisprudenza

È sufficiente un giorno di ritardo nel deposito della perizia per giustificare la riduzione dei compensi del CTU (Cass., Sez. II, Ord., 10 settembre 2019, n. 22621)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del CTU, nell’ambito del quale la ricorrente ha richiesto, tra l’altro, la riduzione degli onorari liquidati nella misura di un terzo ex art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, sul presupposto che la predetta relazione sarebbe stata depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice.

Il Tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione e, in particolare, non ha disposto la riduzione di un terzo ex art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 dei compensi del CTU sul presupposto che quest’ultimo aveva depositato la perizia “con un solo giorno di ritardo“.

La Corte di Cassazione ha viceversa rilevato che la decurtazione dei compensi del CTU di cui all’ art. 52, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, non prevede graduazioni e deve essere applicata nella misura prevista “anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione”, ove non siano state autorizzate proroghe del termine per il deposito.

La Suprema Corte ha quindi stabilito il seguente principio: “La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, nè con riferimento al quantum, nè con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione”.

A cura di Giulio Carano