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giurisprudenza

E’ valida ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica a mezzo pec senza firma del cancelliere (Cass. Ord., 7 gennaio 2020 n. 93)

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di una notifica di una sentenza avvenuta tramite l’invio della stessa, a cura della cancelleria, a mezzo pec, m senza l’apposizione della firma digitale del cancelliere.
Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato la sentenza notifica dopo la scadenza del termine breve di trenta giorni previsto per la proposizione dell’appello, motivando il vizio della stessa causato dalla mancata apposizione della firma del cancelliere sulla copia inviata a mezzo pec.
La Corte di Appello aveva dichiarato tardiva l’impugnazione, pertanto l’appellante ha proposto ricorso in cassazione lamentando la violazione dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero che l’assenza di firma avrebbe comportato la nullità dell’ordinanza e la proponibilità dell’appello nel termine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
La Suprema Corte ha però dichiarato infondato il motivo del ricorso poiché, secondo il proprio orientamento, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del cancelliere.
Ne consegue la perfetta validità della notifica effettuata ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione.

A cura di Simone Pesucci