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giurisprudenza

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, prove scritte: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ribadisce che è sufficiente il voto numerico (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017, n. 7)

L’Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sulla necessità o meno di una motivazione espressa che accompagni i voti numerici in sede di correzione degli elaborati scritti dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, espresso in passato anche dalla Corte Costituzionale e del quale la sentenza dell’Adunanza Plenaria fornisce un chiaro ed articolato riepilogo, il voto numerico era infatti considerato sufficiente ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, senza necessità di ulteriori oneri motivazionali.

L’interrogativo si è tuttavia riproposto alla luce dell’art. 46, comma 5, della l. 31.12.2012, n. 247 (non ancora entrato in vigore), che ha disposto che la Commissione debba annotare a margine degli elaborati scritti le osservazioni positive o negative, le quali costituiscono la motivazione del voto finale che viene espresso in forma numerica.

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, tale norma, sebbene non ancora in vigore, rappresenterebbe l’affermazione di un principio generale e dunque dovrebbe trovare applicazione immediata, anche con riferimento agli elaborati scritti degli esami di Stato che si svolgono secondo la disciplina previgente (più volte prorogata e tutt’ora in vigore).

Viceversa, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’applicazione dell’art. 46, comma 5, l. 31.12.2012, n. 247 non può che essere differita al momento in cui entreranno in vigore anche le altre norme che disciplinano il nuovo esame di Stato contenute nella medesima l. n. 247/2012. L’art. 49 della medesima legge, dettando il regime transitorio in materia, ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, precisando che fino a tale momento l’esame di abilitazione si svolgerà, sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali, secondo le norme previgenti. Con la conseguenza che secondo il Consiglio di Stato non è possibile un’interpretazione volta ad anticipare l’applicazione della sola disposizione contenuta nell’art. 46, comma 5.

Con la sentenza in esame, pertanto, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto di ribadire l’insegnamento tradizionale che, con riferimento alla disciplina anteriore alla legge 31.12.2012, n. 247, tutt’ora in vigore in via transitoria, ritiene che i provvedimenti della Commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, e in particolare quelli di non ammissione alle prove orali, sono adeguatamente motivati anche quando si fondano esclusivamente su voti numerici, purché attribuiti in base a criteri predeterminati dalla medesima Commissione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi