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giurisprudenza

Esclusa la responsabilità professionale per prescrizione maturata successivamente alla conclusione del mandato conferito soltanto per la fase stragiudiziale (Cass., Sez. III, Ord., 6 luglio 2020, n. 13858)

La pronuncia in commento fa seguito al ricorso di un danneggiato da sinistro stradale che aveva conferito verbalmente un mandato difensivo ad un avvocato per il risarcimento del danno conseguente al sinistro patito.

Il legale otteneva una offerta stragiudiziale a chiudere la controversia, la sottoponeva al cliente e questi si riservava di decidere sull’accettazione senza poi fornire ulteriore risposta.

Dall’istruttoria espletata emergeva, inoltre, che il professionista avesse specificato al cliente che in caso di rifiuto dell’offerta avrebbe dovuto instaurare un giudizio, per il quale, tuttavia, era carente di mandato. Il cliente non si pronunciava nè sulla volontà di accettare l’offerta nè sulla volontà di intraprendere il giudizio e, nel frattempo, maturava il termine di prescrizione.

In sede di ricorso per Cassazione il cliente sosteneva che rientrasse nella diligenza del professionista interrompere il termine di prescrizione – salvaguardando gli interessi del cliente – indipendentemente dal tipo di mandato ricevuto.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso sul presupposto, non contestato dal ricorrente, che il mandato fosse stato conferito soltanto per la fase stragiudiziale e che questo fosse cessato inevitabilmente nel momento in cui l’unica alternativa fosse stata quella di introdurre un giudizio di merito.

A cura di Sofia Lelmi