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giurisprudenza

Escluso il dubbio di costituzionalità dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui «non dispone che, nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’autodifesa personale, si debba anticipare il solo contributo unificato al richiedente il “gratuito patrocinio”» (Corte Cost., Ord. 13 novembre 2019, n. 234)

Il Giudice di Pace di Roma sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In particolare, il Giudice censurava il citato articolo nella parte in cui, assicurando il “gratuito patrocinio” al cittadino non abbiente, non limiti al solo contributo unificato l’anticipo da riconoscere al richiedente il beneficio nei casi in cui il legislatore permetta l’autodifesa personale (nel caso di specie, una opposizione a sanzione amministrativa). Secondo il Giudice rimettente, l’articolo 3 della Costituzione sarebbe violato per tre ragioni: a) anzitutto, coloro che percepiscono un reddito di poco superiore al limite previsto per l’accesso al “gratuito patrocinio” sono costretti a rinunciare a incaricare un avvocato per la propria difesa; b) poi perché, fuori dall’ipotesi della condanna del soccombente, «in caso di inammissibilità o responsabilità aggravata accertata in giudizio del richiedente ed affermata dal giudice il difensore pagherebbe le conseguenze per il comportamento del suo assistito vedendo equiparata la sua attività al volontariato»; c) infine perché, nel caso in cui le spese vengano compensate, colui che è stato ammesso al “gratuito patrocinio”, non dovendo sopportare esborsi, «non può essere in alcun modo penalizzato al fine di essere disincentivato da azioni infondate».

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente infondata, sostenendo che il limite reddituale per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è “espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore e coerente con la garanzia costituzionale dell’art. 24, terzo comma, Cost.”, a tutela dei non abbienti. In tal senso, la “previsione di una soglia reddituale costituisce un oggettivo criterio selettivo”: la possibilità di ricorrere alla difesa personale in alcune controversie, pertanto, non costituisce ragione giustificativa per limitare il beneficio in esame al solo esonero dal pagamento del contributo unificato, anche perché tali controversie potrebbero in concreto richiedere la competenza professionale della difesa tecnica.

A cura di Leonardo Cammunci