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giurisprudenza

Foro competente per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, ma che non sono liquide (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989)

La pronuncia in commento risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla individuazione del foro competente per le cause relative ad obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro non esattamente quantificata dal titolo.

In termini generali, come noto, l’art. 20 c.p.c. seconda parte, dispone la competenza del foro dove deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Pertanto, per le predette obbligazioni assume rilevanza dirimente la qualificazione o meno del rapporto come obbligazione c.d. pecuniaria, poiché nell’un caso l’adempimento deve intervenire presso il domicilio del creditore (ex art. 1182, III co., c.c.) e nell’altro presso il domicilio del debitore (ex art. 1182, IV co., c.c.).

Secondo una prima impostazione, ove al momento del giudizio la somma di danaro oggetto dell’obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, troverebbe applicazione l’art. 1182, IV co., c.c., con la conseguenza che il foro competente sarebbe quello del domicilio del debitore.

Secondo altro orientamento, invece, anche nel caso di obbligazione in origine illiquida (nel senso predetto) sarebbe sufficiente la quantificazione della richiesta di pagamento nella domanda attorea al fine di poter applicare l’art. 1182, III co., c.c. e conseguentemente radicare la causa presso il foro del domicilio del creditore.

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento poiché le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’articolo 1182, III comma, c.c. sono – sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale.

A cura di Alessandro Marchini