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giurisprudenza

Giudizi di insinuazione allo stato passivo di crediti derivanti da rapporto di lavoro: si applica la sospensione feriale dei termini processuali? (Cass., Sez. I, Ord., 4 maggio 2016, n. 8792)

Con l’ordinanza in commento la Prima Sezione della Suprema Corte rimette gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di un intervento delle Sezione Unite sulla delicata questione dell’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali dei giudizi aventi ad oggetto l’insinuazione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro.

L’orientamento prevalente in seno agli Ermellini ritiene che la questione debba risolversi nel senso della non operatività della sospensione feriale dei termini, in ragione dell’esenzione ex art. 3 legge n. 742 del 1969 relativa alle controversie – latu sensu – laburistiche.

La Sezione rimettente intende porre in discussione tale approccio ermeneutico portando a proprio sostegno diversi argomenti, fra i quali: l’assenza di esigenze di immediatezza e concentrazione nel procedimento di ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento (esigenze che, invece, permeano il rito laburistico); la mancata previsione di norme acceleratorie del procedimento di cui agli atti. 93 e segg. l. fall.; la differenza di trattamento, in peius, per il lavoratore, che, al contrario di tutti gli altri creditori, finisce per disporre di un termine inferiore per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo.

Da ultimo, la Prima Sezione si interroga sulla rilevanza nella questione delineata dell’introduzione dell’art. 36-bis l. fall. (a norma del quale non sono soggetti alla sospensione feriale i soli termini processuali previsti negli arti 26 e 36 l. fall.) chiedendo chiarimenti sulla prevalenza della stessa, per la sua specialità, nei confronti del citato art. 3 della l. n. 742/69.

A cura di Alessandro Marchini