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giurisprudenza

Gli avvocati, anche se dipendenti di enti pubblici, sono professionisti che non possono essere costretti all’osservanza rigorosa di un orario di lavoro (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, 14 giugno 2019, n. 7713)

Con la sentenza in commento, avente a oggetto la legittimità del “Codice disciplinare dei professionisti INAIL”, ma di portata generale, il TAR ha evidenziato che l’attività degli avvocati, anche se pubblici dipendenti, è soggetta a scadenze e ritmi di lavoro che sfuggono alla potestà organizzativa del datore di lavoro, dipendendo dalle esigenze dei processi in corso nei quali essi sono impegnati.
L’esercizio dell’attività di avvocato comporta infatti operazioni materiali (procuratorie) e intellettuali (come lo studio della controversia e la predisposizione delle difese) necessitate dai tempi delle scadenze processuali.
Ne deriva che gli avvocati, anche se dipendenti di enti pubblici, nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale sono professionisti, i quali non possono essere costretti ad un’osservanza rigida e rigorosa dell’orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti.

A cura di Giovanni Taddei Elmi