In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove l’istanza di ammissione presentata al COA competente sia stata dichiarata inammissibile, o rigettata e, comunque, riproposta con le medesime allegazioni al magistrato competente, qualora questa venga accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, con la conseguenza che sono posti a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore siano state espletate.
A cura di Raffaella Bianconi