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giurisprudenza

I documenti allegati ad una dichiarazione unilaterale si presumono pure essi recapitati con lo stesso plico ai sensi dell’art. 1335 c.c., è, quindi, onere del destinatario fornire prova contraria (Cass., Sez. Lav., 1 settembre 2017, n. 20685)

Il Comune di Prato, a seguito di una contestazione elevata in sede ispettiva in relazione a asseriti rapporti di lavoro subordinati irregolari, pagava all’ INPS alcuni contributi in sede di condono, con riserva di ripetizione degli stessi. Successivamente il Comune avanzava richiesta di restituzione, ma la Corte d’Appello (confermando la pronuncia di primo grado) dichiarava prescritto il relativo diritto, sostenendo che il ricorrente non avesse provato che l’atto interruttivo della prescrizione fosse idoneo alla messa in mora; in particolare la Corte d’Appello affermava che non era provato che alla missiva fossero allegati la domanda di condono e il verbale dell’ispettorato e che la stessa contenesse varie imprecisioni.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza considerando che non vi potevano essere dubbi circa l’identificazione dell’oggetto della messa in mora, sia perché la lettera conteneva elementi sufficienti per l’identificazione del pagamento e non vi erano stati diversi versamenti da parte del Comune di Prato, sia perché alla missiva ricevuta da INPS risultavano allegati sia l’istanza di condono che il verbale ispettivo. In questo senso la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., i documenti allegati ad una dichiarazione unilaterale di presumono recapitati con lo stesso plico, con la conseguenza che ricadrà sul destinatario – e non sul mittente, come ritenuto dalla Corte d’Appello di Firenze – la prova che la lettera non sia pervenuta per causa non imputabile o che abbia un contenuto diverso da quanto dichiarato, anche in relazione agli allegati (cfr. Cass. 20144/2005).

A cura di Leonardo Cammunci