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giurisprudenza

I limiti del sindacato sui vizi di motivazione nei giudizi di legittimità (Cass., Sez. III Pen., 30 gennaio 2018, n. 4185)

Con la sentenza in esame la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a ribadire e circoscrivere i limiti entro cui può spingersi il sindacato di legittimità rispetto ad un invocato vizio di motivazione della sentenza di merito.

Invero, il giudizio di legittimità, con riferimento alla censura inerente al vizio di motivazione, non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito.

Chiarisce quindi la Corte che, “compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre”.

Di talchè, la presenza di minime incongruenze argomentative, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività ai fini di una diversa decisione, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza.

A cura di Devis Baldi