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giurisprudenza

I limiti entro cui il Giudice può sindacare il giudizio espresso dalla commissione dell’esame “di avvocato” e i confini del ricorso per motivi di giurisdizione secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18079)

Con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite della Cassazione affrontano il tema dei limiti entro cui è ammesso impugnare, davanti alla stessa Cassazione, una sentenza del Consiglio di Stato avente ad oggetto la valutazione negativa riportata da un candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Al riguardo, dopo aver chiarito l’estensione del concetto di “motivi attinenti alla giurisdizione” che giustificano l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, le Sezioni Unite escludono che una pronuncia del giudice amministrativo sia affetta dal vizio di “omessa giurisdizione” per non aver sindacato nel merito le valutazioni della commissione di esame.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, che fanno proprio il classico orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, le valutazioni tecniche delle commissioni di esami, in virtù del principio della separazione dei poteri dello Stato, possono infatti essere sindacate e dichiarate illegittime dal giudice amministrativo solo quando siano affette da vizi di estrema gravità, quali l’illogicità manifesta o il travisamento del fatto, in quanto il giudice non può sostituire il giudizio della commissione con un proprio diverso apprezzamento entrando nel merito delle valutazioni.

A cura di Giovanni Taddei Elmi