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giurisprudenza

I principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, non a circostanze relative alla ritualità ed alla partecipazione ai relativi incontri (Trib. Roma, Sez. XIII, Dott. Moriconi, Ordinanza, 14 dicembre 2015)

Nella fattispecie di cui al provvedimento in commento, all’esito di un procedimento di mediazione conclusosi infruttuosamente, uno dei difensori aveva riferito, nel corso del susseguente giudizio, eventi verificatisi nel corso degli incontri tenutisi davanti all’organo della mediazione.

Tali eventi, riportati dal difensore a verbale di udienza, concernevano la presenza o assenza delle parti agli incontri, le ragioni delle assenze come risultanti dai certificati medici giustificativi depositati e, inoltre, il contenuto della comunicazione Pec con cui il difensore aveva comunicato la non-disponibilità della sua assistita ad avanzare una proposta conciliativa nei termini ipotizzati dall’istante.

Tali trascrizioni, secondo il Giudice, appaiono non solo lecite, ma utili e necessarie; più in particolare: “i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione. Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all’esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell’utilizzo”.

A cura di Giulio Carano