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giurisprudenza

I registri Ini-Pec e ReGIndE sono egualmente validi ai fini delle notifiche a mezzo p.e.c. (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2460)

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione conferma un importante principio in materia di notifiche a mezzo p.e.c.

Anzitutto, in linea con i precedenti di legittimità in materia, ha ribadito che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell’ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

Per quanto attiene invece agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, ritiene di doversi discostare dall’orientamento di legittimità già affermato in alcune occasioni in base al quale l’unico registro a cui è possibile far riferimento sarebbe il Re.G.Ind.E.

Invero in tale occasione la Suprema Corte di Cassazione, condividendo il contenuto dell’ordinanza di correzione ex art. 391 bis c.p.c. recentemente emessa (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2019), ha ritenuto che la notificazione a mezzo p.e.c. vada effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6 bis del D. Lgs. n. 82 del 2005, tra cui va annoverato anche l’INI-PEC, nonché dal Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia. La notificazione degli atti processuali presso la cancelleria, dunque, costituisce oggi una ipotesi eccezionale, essendo stata tale modalità di notifica sostituita, in linea generale, proprio dall’istituzione del “domicilio digitale”, nell’accezione appena prospettata, e dunque con riferimento alle risultanze di tutti i registri ufficiali di cui alle norme in precedenza richiamate.

Nel caso di specie dunque la Corte di Appello ha errato a ritenere nulla la notificazione dell’atto di impugnazione che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato estratto dal registro INI-PEC.

Per tali ragioni ha accolto il proposto ricorso, cassato la decisione impugnato e rinviato la causa al giudice di appello.

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
2460-2021