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giurisprudenza

I termini per la redazione della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale (Cass., Sez. Un. Pen., 18 settembre 2017, n. 42361)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, confermano il principio secondo il quale il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza (art.544 c.p.p.) non è assoggettabile alla sospensione nel periodo feriale (L. 7/10/1969 n.742). Le Sezioni Unite, dunque, non recepiscono i dubbi sollevati dalla quarta sezione penale e ribadiscono quanto già affermato con la sentenza n.7478 del 19/06/1996 ossia che la sospensione del periodo feriale opera nell’esclusivo interesse delle parti e non del giudice e, conseguentemente, quando i termini per la redazione della sentenza scadono in detto periodo i termini per l’impugnazione decorreranno dal giorno 1 settembre.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
42361-2017