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giurisprudenza

Il certificato medico che attesta lo stato influenzale del difensore deve riportare il grado di temperatura corporea, altrimenti l’istanza di legittimo impedimento non può essere accolta dal giudice, attesa l’impossibilità di verificare la sussistenza di una causa assoluta di impossibilità a comparire (Cass., Sez. VI Pen., 23 aprile 2018, n.18069)

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, si occupa ancora una volta di legittimo impedimento del difensore dell’imputato. Nel caso di specie il difensore dell’imputato ha inviato, via telefax e con allegato certificato medico, una istanza di differimento dell’udienza di discussione davanti alla Corte di Appello. La Corte di Appello, tuttavia, ha respinto l’istanza in quanto il certificato medico era da considerarsi generico non riportando il grado di ipertermia del paziente. La Corte di Cassazione conferma la correttezza della statuizione del giudice di merito in quanto l’omessa indicazione del grado di temperatura corporea non consente al giudice di valutare se sussista o meno un’assoluta impossibilità di comparire.

A cura di Fabio Marongiu