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giurisprudenza

Il coniuge interdetto può, per il tramite del proprio tutore e senza la nomina di un curatore speciale, promuovere l’azione per la separazione giudiziale (Cass., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669)

Con la sentenza in esame la Cassazione ha riconosciuto il diritto dell’interdetto di agire in giudizio per ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, senza la necessità per il tutore di chiedere la nomina di un curatore speciale. La pronuncia nasce dal ricorso presentato dalla moglie dell’interdetto avverso la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di primo grado di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata, su autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore. La ricorrente, tra i vari motivi di ricorso, aveva ritenuto che nel nostro ordinamento fosse riconosciuta la sola possibilità per l’interdetto di essere convenuto in un giudizio di divorzio e, in ogni caso, che allo scopo fosse necessaria la nomina di un curatore speciale, così come letteralmente disposto dall’art. 4 comma 5 della L. 898/1970. Inoltre, sosteneva sempre la ricorrente, che la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia avesse ad oggetto un giudizio di separazione, non disciplinato dalla legge in caso di interdizione di uno dei due coniugi. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, fornendo due argomentazioni. La prima ha riguardato l’errata interpretazione della norma richiamata che, a giudizio della Corte, avendo rappresentato solo un primo intervento a tutela dell’interdetto, necessita oggi, anche nel rispetto del dettato costituzionale, di essere interpretata analogicamente. L’interpretazione estensiva della stessa permette, infatti, di escludere che uno dei coniugi debba subire, a causa dell’interdizione, un differente ed ingiustificato regime di trattamento. A sostegno dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita,la Corte, peraltro, sottolinea che il divorzio potrebbe in taluni casi anche realizzare una forma di protezione dell’interdetto e che non assicurargli, per il tramite del tutore, l’esercizio di un diritto personalissimo, quale quello al divorzio, equivarrebbe a sostenere che l’interdetto perda, in concreto, il diritto stesso. Nel proprio excursus argomentativo, il Collegio ritiene che i medesimi principi enunciati in tema di diritto di agire per l’ottenimento della sentenza di divorzio possano essere applicati, anche in assenza di una specifica previsione normativa, anche alla separazione. La seconda argomentazione proposta dalla Corte a rigetto del ricorso ha, invece, riguardato la possibilità che l’azione sia esperita direttamente dal tutore, senza la necessaria nomina di un curatore speciale. Sul punto la Corte chiarisce che, potendo, in assenza di espresso divieto, il tutore agire per la tutela di diritti personalissimi dell’interdetto, la nomina di un curatore speciale verrebbe a costituire un inutile formalismo. La nomina di un soggetto terzo, a giudizio del Collegio, rimane necessaria soltanto laddove si manifesti un conflitto di interessi tra il tutore ed il proprio rappresentato.

A cura di Sofia Lelmi