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giurisprudenza

Il Consiglio dell’Ordine è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale anche se il danno patito è non patrimoniale, purché il diritto violato dal reato sia costituzionalmente tutelato (Cass., Sez. I Pen., 12 gennaio 2015, n. 846)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte riconosce la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a costituirsi parte civile nel processo penale per richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale subito.
In primo luogo, il danno deve necessariamente consistere nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento; in secondo luogo, per quanto attiene in particolare gli enti, l'interesse leso dal fatto reato deve rappresentare un interesse proprio dell'ente avendo questo, tra le proprie finalità, la realizzazione specifica di quell'interesse.
Nel caso di specie, dove un avvocato è stato vittima di minacce ed intimidazioni, la Corte evidenzia che la legittimazione a costituirsi parte civile del Consiglio dell’Ordine deve rinvenirsi direttamente nell’art.24 Cost. che assicura l’inviolabilità del diritto di difesa.
La Corte afferma che l’effettività del diritto di difesa può dirsi garantita là dove il difensore possa esercitare il mandato ricevuto in piena autonomia ed indipendenza, autonomia ed indipendenza che devono essere assicurati dal Consiglio dell’Ordine (art.1 L. 247/2012).
A cura di Fabio Marongiu

Allegato:
846-2015