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giurisprudenza

Il danno derivante ad un cliente da un’eventuale negligenza del professionista è ravvisabile a condizione che si dimostri, in base ad un giudizio probabilistico, che senza quella omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass., Sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito un orientamento costante in punto di responsabilità professionale dell’avvocato che sia incorso in colpa per omissione, violando il dovere di diligenza, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.

Infatti, a detta della Corte, il Giudice è tenuto ad effettuare un giudizio prognostico, necessariamente probabilistico, non potendo il professionista garantire, comunque, l’esito favorevole auspicato dal cliente.

Ne consegue che il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile, in quanto si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollecitato la risoluzione del contratto di prestazione professionale per inadempimento del difensore, così rendendo necessaria la verifica della condotta del professionista e la idoneità degli addebiti a lui mossi a giustificare la detta risoluzione per inadempimento, rifiutando anche di corrispondergli il compenso.

Il Collegio ha rigettato il ricorso, in quanto il ricorrente non ha neanche dimostrato il contenuto della prova testimoniale diretta a dimostrare i danni e, comunque, anche se fosse stata ammessa, non avrebbe ottenuto l’importo richiesto o superiore a quello riconosciuto dal Tribunale.

A cura di Guendalina Guttadauro