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giurisprudenza

Il deposito delle motivazioni, successivo alla lettura della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., è atto irrituale ed irrilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 5689)

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio conclusosi con una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. emessa mediante lettura, in udienza, del solo dispositivo. Quasi cinque mesi dopo, il Giudice deposita le motivazioni della sentenza. Avverso tale sentenza, con termine per l’impugnazione calcolato tenendo conto della data di deposito delle motivazioni suddette, parte soccombente propone appello. L’appello viene rigettato per tardività.

Investita della vicenda, la Cassazione afferma – confermando la posizione assunta dalla Corte di Appello – che la lettura del dispositivo della sentenza, unitamente alla sottoscrizione del verbale, in difetto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, è atto decisionale valido – seppur viziato – e suscettibile di passare in giudicato.

Più in particolare, la Cassazione sancisce che: “la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 C.P.C. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio”.

Pertanto, il deposito delle motivazioni, successivo alla lettura della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., è atto irrituale ed irrilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione.

A cura di Giulio Carano