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giurisprudenza

Il deposito di una memoria nel periodo in cui opera la sospensione dei termini processuali, ex art. 83 comma 2 D.L. 17/3/2020 N. 18, comporta rinuncia a detta sospensione (Tribunale di Bologna, 6 maggio 2020, n. 695)

La sentenza in esame costituisce una delle prime pronunce di un giudice di merito in materia di sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 1, comma 2 D.L. 8/3/2020 n. 11 e, successivamente, dall’art. 83, comma 2 D.L. 17/3/2020 n. 18 (COVID-19).

Nel caso di specie, trattenuta la causa in decisione ed assegnato un termine per il deposito in via telematica di “sintetica memoria riepilogativa”, è stata considerata rinuncia alla sospensione dei termini processuali il deposito di detta nota sintetica nel periodo per il quale operava detta sospensione.

Il giudice, in particolare, ha rilevato che la normativa emergenziale era finalizzata a tutelare le parti processuali in un periodo in cui, stante la grave ed imprevedibile situazione sanitaria verificatasi, non era possibile garantire un sicuro accesso agli uffici giudiziari.

Il giudice ha quindi evidenziato che la sospensione dei termini per il compimento degli atti di parte nel processo civile “riflette interessi disponibili” e, dunque, il deposito telematico eseguito è da considerarsi valido ed efficace.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che trattavasi di un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace, giudizio nel quale l’appellato era contumace non essendosi costituito nei termini.

A cura di Fabio Marongiu