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giurisprudenza

Il deposito telematico dell’atto introduttivo del processo si perfeziona anche se non è prodotta la marca da bollo, in quanto il predetto deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass., Sez. I, Ord. 27 febbraio 2020, n. 5372)

In tema di processo civile telematico la Suprema Corte interviene a ribadire che il deposito, anche dell’atto introduttivo del processo, si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Proprio in considerazione di tale assunto e conformemente a quanto in precedenza affermato dal Ministero della Giustizia, i giudici di legittimità escludono che possa ritenersi applicabile la norma di cui all’art. 285 del TU 115/2002, che contempla il rifiuto degli atti da parte del cancelliere se questi non sono in regola fiscalmente. Infatti, dal momento in cui si è perfezionato il deposito non residua più alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi.

 

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
5372-2020