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giurisprudenza

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non può richiedere alla stessa i propri compensi professionali prima dell’adozione del provvedimento che revoca il predetto beneficio da parte del magistrato (Cass., Sez. VI, Ord. 5 giugno 2020, n. 10669)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, afferma un importante principio di diritto in forza del quale, qualora una parte sia ammessa al gratuito patrocinio, l’avvocato non può chiedere i propri compensi professionali in assenza di un provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale. Solo all’esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della intervenuta modifica.

In altri termini, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino a quando il Giudice non ne disponga la revoca in presenza dei presupposti di cui all’art. 136 del dpr 115/2002. Revoca che non ha efficacia retroattiva, ma opera dal momento dell’accertamento della modifica delle condizioni reddituali indicato nel provvedimento del magistrato, così garantendo al cittadino non abbiente il beneficio in questione fino al verificarsi del mutamento delle originarie condizioni che ne avevano consentito originariamente l’ammissione.

 

A cura di Guendalina Guttadauro