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giurisprudenza

Il difensore d’ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, non deve dimostrare la non abbienza o la impossidenza del patrocinato per ottenere la liquidazione del proprio compenso (Cass., Sez. VI, Ord., 7 febbraio 2019, n. 3673)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva per la riscossione del proprio onorario, ha diritto al rimborso del compenso nonché delle spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, passaggio obbligato per ottenere la liquidazione del compenso ai sensi degli artt. 116 e 82 D.P.R. 115/2002; la legge non chiede la prova della totale non abbienza ovvero della completa impossidenza del patrocinato. Nel caso di specie, il difensore di ufficio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la liquidazione del compenso per l’assistenza prestata nei confronti dell’imputata; il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed il difensore d’ufficio aveva iniziato l’esecuzione notificando l’atto di precetto. Il Tribunale, tuttavia, aveva negato al difensore la liquidazione del compenso in quanto questi non aveva completato il pignoramento mobiliare al domicilio del debitore, non aveva tentato un pignoramento mobiliare presso terzi (datore di lavoro o istituto di credito), non aveva allegato una visura del PRA o della conservatoria immobiliare volte a dimostrare l’impossidenza del debitore.

A cura di Fabio Marongiu