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giurisprudenza

Il difetto di rappresentanza sostanziale è rilevabile per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248)

Il motivo che suscita l’intervento delle Sezioni Unite è relativo all’eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità,  della carenza del potere di rappresentanza sostanziale in capo all’attore. Il ricorrente sostiene che il procuratore dell’attore non ha mai prodotto la procura speciale contenente i poteri sostanziali e processuali per agire in nome e per conto del rappresentato.   Il difetto di siffatti poteri è causa di esclusione della legitimatio ad processum del rappresentante, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto.   Proprio sull’aspetto del giudicato (se debba intendersi implicito o esplicito) vi è il contrasto tra le Sezioni semplici della Cassazione, che la sentenza in commento risolve. Secondo un orientamento il giudicato copre anche le questioni che, pur non espressamente dedotte, costituiscono il necessario presupposto della pronuncia di merito.   Secondo altro orientamento il difetto di rappresentanza non può essere rilevato nei successivi gradi di giudizio, solo se la questione  sia stata sollevata espressamente  e risolta negativamente dal giudice di merito , oppure vi sia stata omessa pronuncia sul punto, senza una successiva impugnazione.    Gli Ermellini ricordano che esistono questioni processuali “fondanti” che non si possono considerare implicitamente risolte , ma sono soggette alla verifica dei Giudici di legittimità, perché servono a salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze “inutiliter datae”. Tra queste vi è la questione del potere di rappresentanza, quale condizione di esistenza del potere di azione, la cui mancanza giustifica il rilievo d’ufficio  in sede di legittimità, anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito.   Ne deriva che anche la parte può eccepire per la prima volta il difetto di rappresentanza in sede di legittimità.

A cura di Francesco Achille Rossi