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giurisprudenza

Il diritto al compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si prescrive in tre anni ed il Giudice può d’ufficio rilevare l’intervenuta prescrizione (Trib. Milano, Sez. IX Civile, ordinanza, 2 aprile 2015)

Con l’ordinanza in esame, resa nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore ai sensi degli art.84 e 170 D.P.R. 115/2002, il Tribunale di Milano affronta la rilevante questione della prescrizione del diritto al compenso del difensore per le attività svolte a favore dell’assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, in particolare, afferma che a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio si viene ad instaurare un rapporto giuridico diretto tra il difensore e lo Stato e, conseguentemente, trova piena applicazione la prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c.
La particolarità della pronuncia in esame, poi, è data dalla affermazione del principio secondo il quale detta prescrizione presuntiva sarebbe rilevabile d’ufficio dal giudice poiché questi è tenuto a verificare, al momento della richiesta di liquidazione, la sussistenza dei presupposti che legittimano il provvedimento di favore tra i quali vi sarebbe anche la verifica della maturazione della prescrizione. Per di più, si legge nell’ordinanza, trattandosi di obbligazioni pecuniarie dei privati verso lo Stato, il giudice è chiamato a tutelare gli interessi pubblici coinvolti ossia la spesa del denaro pubblico.
A cura di Fabio Marongiu