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giurisprudenza

Il divieto del sindacato sul merito nell’impugnazione del lodo arbitrale (Cass., Sez. VI, Ord., 26 giugno 2019, n. 17159)

Con l’ordinanza in commento, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, torna ad affermare un importante principio giuridico in merito ai limiti dell’impugnazione del lodo arbitrale.
Nel caso di specie, la parte soccombente aveva impugnato avanti la competente Corte di Appello il lodo reso, lamentando la sua nullità sotto tre diversi profili.
All’esito dell’integrale non accoglimento dell’impugnazione, pronunciata dal Giudice di secondo grado, la parte aveva proposto ricorso in Cassazione.
Il Giudice di legittimità confermata la pronuncia della Corte adita, ha modo di confermare che, indipendentemente dall’infondatezza dei tre motivi di impugnazione del lodo, il terzo motivo, circoscritto “all’erronea valutazione del merito della vicenda”, merita una trattazione specifica.
Confermano infatti gli ermellini che, il giudizio di impugnazione del lodo, costituisce una attività a critica limitata, tipizzata in via tassativa all’art. 829 co. 1 c.p.c., oppure per la violazione da parte degli arbitri “delle regole di diritto relative al merito della controversia”, ex co. 3 dello stesso articolo.
Su quest’ultimo caso tipico di impugnazione, sostengono i Giudici di Piazza Cavour, si deve però puntualizzare che questo non deve permettere un nuovo esame del merito della controversia da parte della Corte di Appello, bensì una verifica se si sia errato ad individuare la norma di riferimento applicabile nel merito, o se la norma correttamente individuata sia stata mal applicata al caso sottoposto agli arbitri.

A cura di Lapo Mariani