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giurisprudenza

Il divieto di frazionamento del credito, stante l’omogeneità dei titoli, opera anche in riferimento a singole prestazioni professionali rese nell’interesse del medesimo soggetto (Cass., Sez. II, Ord., 29 novembre 2019, n. 31308)

In seguito alla revoca di alcuni mandati professionali, il legale di un istituto di credito agiva nei confronti dell’ex cliente per vedersi corrispondere i compensi spettanti proponendo tanti ricorsi per decreto ingiuntivo quante erano le specifiche prestazioni professionali prestate.

Riconosciuto inizialmente il credito dal Giudice di Pace, il Tribunale in sede di appello, invece, dichiarava improponibile la domanda del legale per illegittima parcellizzazione del credito, avendo agito con distinte azioni nonostante l’identità di titolo dei rapporti.

La Corte di Cassazione, su ricorso del legale, confermava la statuizione del giudice di secondo grado.

Nel richiamare i propri precedenti in punto di divieto di parcellizzazione del credito e conseguente violazione dei principi del giusto processo (cfr. SS.UU. 23726/2007) la Corte ha confermato l’orientamento più recente, inaugurato con la SS.UU. 4090/2017, secondo cui il divieto di parcellizzazione del credito si estende anche ai casi in cui le pretese creditorie siano tutte “inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sul medesimo fatto costitutivo” e che non sussistano – come nel caso in esame – in capo al creditore interessi oggettivamente valutabili tali da legittimare la tutela processuale frazionata.

A cura di Sofia Lelmi