Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene a chiarire la ratio dell’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie di libertà del difensore, affermando che la stessa debba essere rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, ai fini della relativa applicazione il Giudice del merito è chiamato a valutare da un lato se quanto detto dall’indagato sia finalizzato o meno ad ottenere consigli difensivi professionali e dall’altro se quanto detto dall’avvocato abbia effettivamente natura professionale ovvero consolatoria. La Corte precisa dunque che il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori riguarda solo le conversazioni attinenti alla peculiare funzione esercitata.
A cura di Elena Borsotti