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giurisprudenza

Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, ma solo quelle conversazioni che attengono alla peculiare funzione esercitata (Cass., Sez. II Pen., 30 maggio 2018, n. 24451)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene a chiarire la ratio dell’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie di libertà del difensore, affermando che la stessa debba essere rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, ai fini della relativa applicazione il Giudice del merito è chiamato a valutare da un lato se quanto detto dall’indagato sia finalizzato o meno ad ottenere consigli difensivi professionali e dall’altro se quanto detto dall’avvocato abbia effettivamente natura professionale ovvero consolatoria. La Corte precisa dunque che il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori riguarda solo le conversazioni attinenti alla peculiare funzione esercitata.

 

A cura di Elena Borsotti