In considerazione del fatto che la ratio dell’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) è quella di assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi, garantendo che lo scambio di scritti possa avvenire con la maggior proficuità sia per ragioni di colleganza che per ragioni di maggior tutela dell’interesse dei reciproci assistiti, è in ogni caso vietato produrre la corrispondenza riservata, anche qualora si tratti della propria.
A cura di Raffaella Bianconi