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giurisprudenza

Il domiciliatario sostituto di udienza non è un mero nuncius del dominus ma svolge autonomamente l’attività di patrocinio che farebbe carico al dominus e, conseguentemente, la sua attività deve rispecchiare i canoni di lealtà e correttezza tipici dell’esercizio della professione forense (Cass., Sez. Un., 11 marzo 2019, n. 6961)

Le Sezioni Unite con la sentenza in esame confermano la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per quattro mesi comminata dal CNF nei confronti di un avvocato che si era reso responsabile della violazione dell’art. 37 del codice deontologico forense. In particolare, l’avvocato aveva fornito un parere ad una società sua cliente riguardo anche ai presupposti per procedere al licenziamento di una dipendente; la società, in effetti, successivamente aveva provveduto a licenziare la dipendente che, tuttavia, ha impugnato il licenziamento davanti al tribunale assistita da altro avvocato eleggendo però domicilio presso l’avvocato che aveva reso il parere per la società. La difesa in sede disciplinare dell’avvocato che aveva prestato il parere è consistita nell’affermare che il parere affrontava solo marginalmente la problematica del licenziamento della dipendente della società per cui era stato reso il parere e che, comunque, la semplice domiciliazione non faceva sorgere alcun conflitto di interesse. Le Sezioni Unite confermano, tuttavia, la responsabilità dell’avvocato in quanto sia il COA sia il CNF hanno correttamente motivato la propria decisione ricostruendo analiticamente la condotta dell’incolpato precisando che il domiciliatario che sostituisce in udienza il dominus non è un mero nuncius ma svolge autonomamente la stessa attività di patrocinio che farebbe carico al dominus e, dunque, il rispetto dei canoni di lealtà e correttezza connaturano anche l’attività professionale svolta dal  domiciliatario sostituto di udienza.

A cura di Fabio Marongiu