Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il dovere di astensione gravante sul magistrato per “gravi ragioni di convenienza” non è ravvisabile in ogni rapporto di frequentazione con il difensore che assiste la parte nel processo (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2019, n. 2301)

Su ricorso presentato da un magistrato condannato dalla sezione disciplinare del CSM per ritenuta violazione dell’obbligo di astensione in un procedimento penale, in cui l’avvocato difensore di una parte era professore titolare della cattedra di diritto penale presso cui il giudice era stato cultore della materia, la Cassazione ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata rinviando al CSM in diversa composizione stabilendo i seguenti principi di diritto:

  1. non ogni rapporto di frequentazione con il difensore che assiste la parte nel processo penale importa per il giudice il dovere di astenersi, ma solo quello che si caratterizza per intensità e riconoscibilità tali da integrare le gravi ragioni di convenienza. Pertanto non integra il presupposto per l’astensione la circostanza che il magistrato abbia avuto con il difensore un rapporto di mera collaborazione professionale in vista di una pubblicazione scientifica. Il dovere di astensione sussiste qualora il rapporto professionale si riversi anche sui rapporti umani;

  2. anche laddove il rapporto esistente tra magistrato e difensore possa essere qualificato quale “rapporto consolidato” – in astratto integrante le gravi ragioni di convenienza – affinchè sussista l’obbligo di astensione, il pericolo della violazione del dovere di imparzialità posto a fondamento dell’obbligo di astensione, va interpretato in base ad un canone di attualità. Non viola, dunque, tale dovere il magistrato che ometta di astenersi laddove il difensore, con cui esiste un rapporto qualificabile come di amicizia, abbia assistito la parte soltanto in una fase del procedimento diversa da quella cui è stato assegnato il magistrato, avendo successivamente rinunciato al mandato.

A cura di Sofia Lelmi