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giurisprudenza

Il Giudice deve riconoscere alla parte vittoriosa le spese dell’ATP senza la necessità di esplicita domanda, in quanto, pur se anteriori al giudizio, sono affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla causa di merito (Cass., Sez. II, Ord., 7 giugno 2019, n. 15492)

La Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione del Tribunale di Pinerolo, aveva escluso dalla liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, quelle sostenute dalla stessa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso prima della lite; secondo la Corte, infatti, quello per ATP rimane un procedimento distinto dalla causa di merito, con l’effetto che per la liquidazione delle relative spese è sempre necessaria l’esplicita domanda, che nella specie non era stata avanzata in sede di conclusioni.

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, ribadendo il costante orientamento secondo il quale le spese dell’ATP vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). Ciò perché il procedimento per ATP è distinto ma strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione, e le spese connesse vanno a comporre quelle complessive della lite, con l’effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda.

A cura di Leonardo Cammunci