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giurisprudenza

Il gratuito patrocinio non è revocabile se il reddito dichiarato è falso ma comunque inferiore ai limiti di legge (Cass. Sez. Un. Pen., 12 maggio 2020, n. 14723)

Il Tribunale di Castrovillari revocava un’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo rilevato che le dichiarazioni effettuate dall’istante in sede di domanda di ammissione erano risultate false a seguito di un accertamento fiscale, in quanto era stata omessa la dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare. Veniva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’irrilevanza delle omissioni nella dichiarazione, nel caso in cui non fossero effettivamente superati i limiti di reddito previsti dalla normativa di riferimento.

La Corte di Cassazione rilevava l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale costante, a partire dalla Sentenza n. 6591/2008, secondo la quale “integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”; con la conseguenza che in caso di sussistenza del reato suddetto, l’istanza avrebbe dovuto considerarsi inammissibile e, in caso di ammissione già avvenuta, era legittimo procedere alla revoca del beneficio.

Rilevando, tuttavia, l’esistenza di un orientamento opposto (condiviso dalla Sezione rimettente), che dichiarava irrilevante la falsità delle dichiarazioni in caso di mancato superamento dei limiti reddituali previsti per l’ammissione al gratuito patrocinio, le Sezioni Unite hanno constatato che i casi di revoca del patrocinio a spese dello Stato sono tassativamente previsti per legge. Tuttavia, il fatto che tra essi figuri anche la condanna per il reato di falsità nelle dichiarazioni di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, non comporta che all’esito di un accertamento fiscale che rilevi delle omissioni nelle dichiarazioni, il giudice possa far conseguire automaticamente la revoca del beneficio, ove ricorrano comunque i requisiti reddituali previsti. Ciò anche perché, in sede di accertamento del reato in questione, deve essere valutato anche l’elemento soggettivo, consistente in un dolo eventuale e non solo nella colpa; con la conseguenza che la condanna potrebbe non intervenire, ove si dimostrasse (stante proprio la permanenza dei requisiti reddituali anche in caso di dichiarazioni veritiere) l’esistenza di una mera negligenza o dimenticanza.

Le Sezioni Unite hanno pertanto pronunciato il seguente principio di diritto: “la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112”.

A cura di Leonardo Cammunci